Amministratore di Sostegno

Amministratore di sostegno: chi è e cosa fa

L’amministratore di sostegno è una figura che ha il compito di aiutare una persona – affetta da una menomazione fisica o psichica da una infermità – a gestire al meglio i propri interessi, senza però interferire con le sue scelte o limitare la sua capacità di agire. In genere, parliamo di quelle persone che si trovano, per varie ragioni, in difficoltà come ad esempio gli anziani, i disabili, coloro che hanno gravi dipendenze (gioco d’azzardo, droghe o alcol), i detenuti, ecc.

Amministratore di sostegno: chi può richiederlo?

Possono richiedere la nomina di un amministratore di sostegno lo stesso beneficiario e i seguenti soggetti: il coniuge o il convivente; i parenti entro il quarto grado o gli affini entro il secondo grado; il tutore o il curatore; il pubblico ministero; i responsabili dei servizi sanitari e sociali.

Amministratore di sostegno: come e dove presentare la domanda?

Per richiedere un amministratore di sostegno è necessario presentare un ricorso presso la cancelleria della volontaria giurisdizione del tribunale competente del luogo in cui vive il beneficiario. Nell’istanza occorre specificare, in particolare, le ragioni per cui si chiede la nomina e lo stato di salute psicofisica del beneficiario (ad esempio, indicare se il soggetto soffre di qualche patologia) onde consentire al giudice di valutare il livello di capacità di agire del soggetto e di conseguenza determinare quali azioni può svolgere autonomamente e quali invece necessitano del sostegno dell’amministratore. Il ricorso viene valutato dal giudice tutelare, il quale deve ascoltare il beneficiario, i suoi familiari e il pubblico ministero. L’amministratore di sostegno va nominato dal giudice con decreto motivato entro 60 giorni dalla data di presentazione del ricorso (una volta acquisito il parere favorevole del pubblico ministero). Nel decreto saranno riportate, più precisamente, la durata dell’incarico (provvisorio o definitivo), gli atti che può compiere l’amministratore di sostegno e lo stesso beneficiario, il limite di spesa e il termine entro cui riferire al giudice l’attività svolta. Contro il decreto del giudice tutelare è possibile proporre reclamo alla Corte d’Appello. Naturalmente, è possibile revocare l’amministratore di sostegno nei seguenti casi: se vengono meno i requisiti previsti dalla legge; se l’istituto in questione non risulta più idoneo a tutelare l’interessato.

Amministratore di sostegno: ha diritto al compenso?

L’amministratore di sostegno svolge il suo incarico a titolo gratuito, ossia non ha diritto ad alcun compenso. Il giudice tutelare, tuttavia, può anche disporre un’equa indennità per l’incarico svolto, qualora particolarmente difficoltoso. Tale indennità – da considerarsi come rimborso spese e non come retribuzione – viene riconosciuta all’amministratore, previa presentazione di una istanza e sarà commisurata in base al patrimonio del beneficiario.

Questa voce è stata pubblicata in Senza categoria. Contrassegna il permalink.

Lascia un commento